Art. 9.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di colloqui, corrispondenza e informazione del convivente detenuto o internato).

      1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari e con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno tre anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Può essere autorizzata, nei rapporti con i familiari, con il convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che

 

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lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno tre anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento».